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Si pubblica di seguito:


• Il Codice Disciplinare di cui all’art. 59 del CCNL relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 Maggio 2018.
• La pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito istituzionale dell’Ente equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro, ai sensi dell’art. 55 comma 2 del
Dlgs. 165/2001.
In calce un'estratto del D.lgs. n. 165/2001 (TU Pubblico Impiego)
CCNL di lavoro relativo al personaledel comparto funzioni locali
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018.

 

Art. 59 Codice disciplinare


1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento
verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
3.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di
importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.
a) del d.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti
degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove
non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie
considerate nell’art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001;

g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o
ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.
165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma
1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma
1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano
forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all’ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici
giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si
applica nei casi previsti dall’art.55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento
alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165
del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo
settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità
nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c), da f bis) fino a f) quinquies,
comma 3 quinquies del D.Lgs.n.165/ 2001;
b) recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura,
o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo
del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione
dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo
di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo
alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art.7, comma 1, e 8, comma
1, del D.Lgs.n.235/2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n.97;
- per gravi delitti commessi in servizio;

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti,
anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2,
ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
D.Lgs.27 ottobre 2009, n.150
(estratto)


Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità


1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle
suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del
codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella
prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è
soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano
l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai
sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le
determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.


Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare

 

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale
si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria
organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni
punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni
dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per
le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della
struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci
giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta
segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti
di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato,
con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il
dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la
possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa
sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto
di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro
centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento
disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono
comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la
funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di
idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite
posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro
indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei
relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica
dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la
collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o
reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica,
il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In
caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i
procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al
competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi
il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione
di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del
dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro
venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della
predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del
procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche
all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per
l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne,
comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o
procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il
procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli
articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia
imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare nè l'invalidità degli atti e della
sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di
tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da
considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione
del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali
è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica
dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della
struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi
di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari.


Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale


1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione,
può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento,

ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità
di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o
che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il
fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre
ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si
svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi
previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente,
nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e
1-bis, del codice di procedura penale.


Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare


1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore
a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di
servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies,
comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo
complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o

individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a
tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta
in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario
di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta
attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2. (abrogato)
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in
cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni
dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio,
accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o
delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto
salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è
disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per
primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via
immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a
conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui
essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede
anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente
dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il
contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un
procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria
scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio
del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il
differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del
procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del
dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza
dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente
compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del
procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla
competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti,
emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo
5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non
può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di
giustizia.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del
fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti,
l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di
sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento
disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.


Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni


1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La
medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine
di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente
di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari
si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti
collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con
riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate
festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in
determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.


Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione
e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare


1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la
condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del
dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione
disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le
disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento
che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire
l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore
non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui
all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza

dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi,
salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma
1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o
titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare
dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti
responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di
illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.


Art. 55-septies. Controlli sulle assenze


1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette
certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici
nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa
disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al
successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati
devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia
telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del
lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati,
sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps
che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra
l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario
ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni
di accertamento medicolegali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi
comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo
stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della
relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle
malattie.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,

strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici
in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in
modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito
disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa Le sanzioni sono applicate secondo criteri di
gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di
riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in
ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le
visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per
l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione
di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.


Art. 55-octies. Permanente inidoneità psicofisica


1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel
caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito

all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto,
da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.


Art. 55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico


1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono
tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione
sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.


Art. 67. Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato


1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli
da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo,
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione
del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione
pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima
materia sono adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da
indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni.


Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare


1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento
europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le
Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli
eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II - Norme transitorie e finali


Art. 69. Norme transitorie


1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29
marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13
gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del d.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito
tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a
far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724,
continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreta, non si
applica l'articolo 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto
scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le
procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti
riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti
per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di
comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal d.P.R. 25 gennaio 1994, n. 144,
come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre Ì992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

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