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ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui i soggetti preposti ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.


MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) indicato nell'apposita pagina della "società trasparente".
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il modulo di richiesta di accesso civico al RPCT, ed inoltrandola al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In caso di accoglimento, la società entro trenta giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, dott.ssa Marianna Aste Di Bugno , che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela  del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa alla società compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato.  Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il modulo opposizione del controinteressato. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In caso di accoglimento, la società allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.


L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola al seguente indirizzo indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

 

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